Ordinanza 26/1971 (ECLI:IT:COST:1971:26)
Massima numero 5414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
11/02/1971; Decisione del
11/02/1971
Deposito del 17/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 26/71. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - POTERI DEI PRESIDENTI - D.L.LGT. 9 GIUGNO 1945, N. 387, ARTT. 4, 5 E 6 (MODIFICHE AL T.U. 28 APRILE 1938, N. 1165) - PROCEDIMENTO DI REVOCA, DI SFRATTO E DI RILASCIO - PARTICOLARITA' GIUSTIFICATE CON LA NATURA PUBBLICISTICA DEGLI ENTI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 102 E 104, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - TUTELA DELL'ASSEGNATARIO PRESSO LA GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 26/71. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - POTERI DEI PRESIDENTI - D.L.LGT. 9 GIUGNO 1945, N. 387, ARTT. 4, 5 E 6 (MODIFICHE AL T.U. 28 APRILE 1938, N. 1165) - PROCEDIMENTO DI REVOCA, DI SFRATTO E DI RILASCIO - PARTICOLARITA' GIUSTIFICATE CON LA NATURA PUBBLICISTICA DEGLI ENTI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 102 E 104, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - TUTELA DELL'ASSEGNATARIO PRESSO LA GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del d.l.l. 9 giugno 1945, n. 387 - che consentono ai presidenti degli istituti autonomi case popolari di revocare l'assegnazione degli alloggi, di procedere eventualmente allo sfratto col provvedimento speciale previsto dal t.u. sull'edilizia popolare e di ordinare il rilascio dei locali occupati senza la stipulazione del contratto di locazione - con riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 104, della Costituzione, e' manifestamente infondata in quanto la particolarita' del procedimento di revoca, di sfratto e di rilascio si giustifica con la funzione pubblicistica dell'ente, nel quadro delle provvidenze per l'edilizia popolare, e l'assegnatario ha modo di difendersi presso l'autorita' giudiziaria ordinaria e amministrativa, mentre e' ovvio che l'istituto o il suo presidente non sono organi giurisdizionali.
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del d.l.l. 9 giugno 1945, n. 387 - che consentono ai presidenti degli istituti autonomi case popolari di revocare l'assegnazione degli alloggi, di procedere eventualmente allo sfratto col provvedimento speciale previsto dal t.u. sull'edilizia popolare e di ordinare il rilascio dei locali occupati senza la stipulazione del contratto di locazione - con riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 104, della Costituzione, e' manifestamente infondata in quanto la particolarita' del procedimento di revoca, di sfratto e di rilascio si giustifica con la funzione pubblicistica dell'ente, nel quadro delle provvidenze per l'edilizia popolare, e l'assegnatario ha modo di difendersi presso l'autorita' giudiziaria ordinaria e amministrativa, mentre e' ovvio che l'istituto o il suo presidente non sono organi giurisdizionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte