Ordinanza 27/1971 (ECLI:IT:COST:1971:27)
Massima numero 5415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  11/02/1971;  Decisione del  11/02/1971
Deposito del 17/02/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 27/71. REATI E PENE - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - COD. PEN., ART. 571, SECONDO COMMA - ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA CON LESIONI PERSONALI LIEVISSIME - PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PUNIBILITA' SU QUERELA DEL REATO DI LESIONI PERSONALI LIEVISSIME (COD. PEN., ART. 582, SECONDO COMMA) - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA. REATI E PENE - PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO - NON E' NECESSARIAMENTE IN RELAZIONE ALLA GRAVITA' DEL REATO - RIFERIMENTO ANCHE ALLA PARTICOLARITA' DELLA FATTISPECIE E DEL BENE OFFESO.

Testo
Nel nostro ordinamento giuridico penale, la perseguibilita' d'ufficio non e' necessariamente in relazione alla gravita' del reato, quale si rivela con la misura della pena, ma, talvolta, e' in relazione alla particolarita' della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso. Nell'art. 571, il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e' perseguibile d'ufficio, perche' non si rimetta all'iniziativa dell'offeso, spesso un minore o un minorato o un dipendente, la punibilita' di chi ha tradito la sua funzione di educatore o istruttore. Pertanto la disparita' di trattamento fra reato di abuso con lesioni personali lievissime e reato di lesioni personali lievissime e' giustificato dalla disparita' di situazioni, poiche', qualunque sia la misura della pena nei due casi, nell'uno c'e' abuso e nell'altro no.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte