Sentenza 30/1971 (ECLI:IT:COST:1971:30)
Massima numero 5418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
24/02/1971; Decisione del
24/02/1971
Deposito del 01/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DAL GIUDICE A QUO IN DISSENSO CON LA CORRENTE INTERPRETAZIONE - AUTONOMA INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SUSSISTENZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 30/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DAL GIUDICE A QUO IN DISSENSO CON LA CORRENTE INTERPRETAZIONE - AUTONOMA INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SUSSISTENZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Non sussiste la necessita' di un nuovo esame della rilevanza quando il giudice a quo abbia sollevato una questione di legittimita' costituzionale dissentendo (nell'interpretazione della norma posta a base del giudizio di merito) dall'interpretazione corrente della giurisprudenza. Tale dissenso, infatti, attiene ad una particolare interpretazione del sistema, e, potendo essere soltanto non plausibile, non porta ad una evidente mancanza di nesso fra questione di merito e questione di legittimita' costituzionale.
Non sussiste la necessita' di un nuovo esame della rilevanza quando il giudice a quo abbia sollevato una questione di legittimita' costituzionale dissentendo (nell'interpretazione della norma posta a base del giudizio di merito) dall'interpretazione corrente della giurisprudenza. Tale dissenso, infatti, attiene ad una particolare interpretazione del sistema, e, potendo essere soltanto non plausibile, non porta ad una evidente mancanza di nesso fra questione di merito e questione di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23