Sentenza 30/1971 (ECLI:IT:COST:1971:30)
Massima numero 5419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
24/02/1971; Decisione del
24/02/1971
Deposito del 01/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/71 B. STATO E CHIESA CATTOLICA - RAPPORTI - COSTITUZIONE, ART. 7 - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO PATTIZIO E RIFERIMENTO AL CONCORDATO IN VIGORE - SALVEZZA DEI PRINCIPI SUPREMI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO - LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 30/71 B. STATO E CHIESA CATTOLICA - RAPPORTI - COSTITUZIONE, ART. 7 - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO PATTIZIO E RIFERIMENTO AL CONCORDATO IN VIGORE - SALVEZZA DEI PRINCIPI SUPREMI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO - LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresi' un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacche' esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranita', non puo' avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta norma non preclude il controllo di costituzionalita' delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi, potendosene valutare la conformita' o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale.
L'art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresi' un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacche' esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranita', non puo' avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta norma non preclude il controllo di costituzionalita' delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi, potendosene valutare la conformita' o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
Altri parametri e norme interposte