Sentenza 30/1971 (ECLI:IT:COST:1971:30)
Massima numero 5420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  24/02/1971;  Decisione del  24/02/1971
Deposito del 01/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5418  5419


Titolo
SENT. 30/71 C. GIURISDIZIONE - UNITA' - COSTITUZIONE, ART. 102, SECONDO COMMA - RAPPORTI TRA ORGANI DI GIURISDIZIONE ORDINARIA E DI GIURISDIZIONE SPECIALE - INDIVIDUAZIONE NEL QUADRO DELL'ORDINAMENTO INTERNO - TRIBUNALI ECCLESIASTICI - ESTRANEITA'.

Testo
L'art. 102 Cost., vuole assicurare l'unita' della giurisdizione dello Stato; e il rapporto fra organi della giurisdizione ordinaria e organi della giurisdizione speciale deve ricercarsi nel quadro dell'ordinamento giuridico interno, al quale i tribunali ecclesiastici sono del tutto estranei poiche' sono investiti di giurisdizione su atti prodotti fuori dell'orbita giuridica dello Stato, i quali possono percio' costituire soltanto materia di ulteriore qualificazione giuridica da parte dell'ordinamento statale, nei limiti in cui esista un obbligo di non disconoscerne gli effetti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte