Sentenza 106/2020 (ECLI:IT:COST:2020:106)
Massima numero 42992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
08/04/2020; Decisione del
08/04/2020
Deposito del 05/06/2020; Pubblicazione in G. U. 10/06/2020
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW - Esclusione dal computo ai fini del raggiungimento dei limiti massimi installabili - Condizioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW - Esclusione dal computo ai fini del raggiungimento dei limiti massimi installabili - Condizioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che sostituisce il comma 2 dell'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, e pone ulteriori condizioni per l'esclusione degli impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW dal computo di quelli che concorrono al raggiungimento delle potenze installabili. Mentre l'art. 11 citato, in vista dell'obiettivo dell'incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili, ha escluso dal computo dell'incremento di produzione - in linea con il Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) - l'energia prodotta da impianti di piccole dimensioni e limitata potenza, destinati a usi privati o, comunque, con caratteristiche particolari, fra cui quelli indicati, l'impugnato art. 13, comma 1, invece, ha condizionato tale ultima esclusione al rispetto di alcuni limiti, individuati attraverso il rinvio all'art. 6 della medesima legge regionale n. 8 del 2012, le cui previsioni sono state frattanto dichiarate costituzionalmente illegittime. Pertanto, là dove opera il rinvio all'indicato art. 6, nel testo risultante dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, la disposizione impugnata è esente dai vizi denunciati. (Precedente citato: sentenza n. 286 del 2019).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che sostituisce il comma 2 dell'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, e pone ulteriori condizioni per l'esclusione degli impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW dal computo di quelli che concorrono al raggiungimento delle potenze installabili. Mentre l'art. 11 citato, in vista dell'obiettivo dell'incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili, ha escluso dal computo dell'incremento di produzione - in linea con il Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) - l'energia prodotta da impianti di piccole dimensioni e limitata potenza, destinati a usi privati o, comunque, con caratteristiche particolari, fra cui quelli indicati, l'impugnato art. 13, comma 1, invece, ha condizionato tale ultima esclusione al rispetto di alcuni limiti, individuati attraverso il rinvio all'art. 6 della medesima legge regionale n. 8 del 2012, le cui previsioni sono state frattanto dichiarate costituzionalmente illegittime. Pertanto, là dove opera il rinvio all'indicato art. 6, nel testo risultante dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, la disposizione impugnata è esente dai vizi denunciati. (Precedente citato: sentenza n. 286 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
13/03/2019
n. 4
art. 13
co. 1
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 11
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte