Sentenza 32/1971 (ECLI:IT:COST:1971:32)
Massima numero 5424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
24/02/1971; Decisione del
24/02/1971
Deposito del 01/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - TERMINE. (NORME INTEGRATIVE, ART. 3).
SENT. 32/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - TERMINE. (NORME INTEGRATIVE, ART. 3).
Testo
Non e' tardivo l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri effettuato oltre venti giorni dopo la notificazione dell'ordinanza di rimessione, ma entro venti giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dato che nel calcolo di tale termine non devono comprendersi i giorni intercorsi fra l'ultima notifica e la pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
Non e' tardivo l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri effettuato oltre venti giorni dopo la notificazione dell'ordinanza di rimessione, ma entro venti giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dato che nel calcolo di tale termine non devono comprendersi i giorni intercorsi fra l'ultima notifica e la pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3