Sentenza 32/1971 (ECLI:IT:COST:1971:32)
Massima numero 5426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
24/02/1971; Decisione del
24/02/1971
Deposito del 01/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/71 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RELIGIOSI - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FONDAMENTO NELL'ART. 7 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 32/71 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RELIGIOSI - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FONDAMENTO NELL'ART. 7 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
L'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia e la legge di attuazione 27 maggio 1929, n. 847, impegnando lo Stato italiano a conferire effetti civili ai matrimoni disciplinati dal diritto canonico e riservando ai tribunali ecclesiastici il giudizio sulle cause concernenti la nullita' di tali matrimoni, hanno introdotto una differenza di trattamento giuridico per motivi di religione. Tale discriminazione non configura tuttavia una violazione del principio di eguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3, Cost., perche' la discriminazione stessa risulta espressamente consentita dall'art. 7, secondo comma, Cost., che, per la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, rinvia ai patti lateranensi dei quali il Concordato e' parte integrante. Condizione necessaria per poter affermare la validita' della rilevata eccezione al principio di eguaglianza e' pero' il possesso della piena capacita' da parte di chi procede alla scelta del rito civile o concordatario.
L'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia e la legge di attuazione 27 maggio 1929, n. 847, impegnando lo Stato italiano a conferire effetti civili ai matrimoni disciplinati dal diritto canonico e riservando ai tribunali ecclesiastici il giudizio sulle cause concernenti la nullita' di tali matrimoni, hanno introdotto una differenza di trattamento giuridico per motivi di religione. Tale discriminazione non configura tuttavia una violazione del principio di eguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3, Cost., perche' la discriminazione stessa risulta espressamente consentita dall'art. 7, secondo comma, Cost., che, per la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, rinvia ai patti lateranensi dei quali il Concordato e' parte integrante. Condizione necessaria per poter affermare la validita' della rilevata eccezione al principio di eguaglianza e' pero' il possesso della piena capacita' da parte di chi procede alla scelta del rito civile o concordatario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 7
co. 2
Altri parametri e norme interposte