Sentenza 32/1971 (ECLI:IT:COST:1971:32)
Massima numero 5427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  24/02/1971;  Decisione del  24/02/1971
Deposito del 01/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5424  5425  5426


Titolo
SENT. 32/71 D. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847, ART. 16 - IMPUGNAZIONE DELLA TRASCRIZIONE PER LE CAUSE PREVISTE NELL'ART. 12 - INCAPACITA' NATURALE DEI NUBENDI AL MOMENTO DELLA SCELTA DEL RITO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia relativamente al matrimonio, nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non anche perche' uno degli sposi fosse, al momento in cui si e' determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacita' naturale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte