Ordinanza 34/1971 (ECLI:IT:COST:1971:34)
Massima numero 5429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  24/02/1971;  Decisione del  24/02/1971
Deposito del 01/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 34/71. CONCORDATO TRA STATO E CHIESA - DISPOSIZIONI RELATIVE AL MATRIMONIO - LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 81O, ART. 34, QUARTO, QUINTO E SESTO COMMA, E LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847, ART. 17 - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, SECONDO COMMA, 102, PRIMO E SECONDO COMMA, 24, PRIMO E SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 10, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 1x DICEMBRE 1970, N. 898, SULLA DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Se il giudizio principale di merito puo' essere definito in base a una legge sopravvenuta dopo l'ordinanza di rinvio alla Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perche' proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 2

Costituzione  art. 1  co. 2

Altri parametri e norme interposte