Ordinanza 35/1971 (ECLI:IT:COST:1971:35)
Massima numero 5430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
24/02/1971; Decisione del
24/02/1971
Deposito del 01/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 35/71. COMMERCIO - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 481 - OBBLIGATORIETA' ERGA OMNES DELLE DISPOSIZIONI SULLA SCALA MOBILE CONTENENTE NELL'ACCORDO NAZIONALE 29 APRILE 1957 - PRETESA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE EX ARTT. 23 E 70 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DETERMINAZIONE PERIODICA DELL'INDENNITA' RICOLLEGATA DALLA LEGGE ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA ACCERTATE DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - POTERE IMPOSITIVO DELL'ISTAT - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 35/71. COMMERCIO - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 481 - OBBLIGATORIETA' ERGA OMNES DELLE DISPOSIZIONI SULLA SCALA MOBILE CONTENENTE NELL'ACCORDO NAZIONALE 29 APRILE 1957 - PRETESA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE EX ARTT. 23 E 70 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DETERMINAZIONE PERIODICA DELL'INDENNITA' RICOLLEGATA DALLA LEGGE ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA ACCERTATE DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - POTERE IMPOSITIVO DELL'ISTAT - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes le disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 sulla scala mobile nel settore del commercio, in riferimento agli artt. 23 e 70 della Costituzione. L'ISTAT, infatti, non esercita poteri impositivi, ma raccoglie ed elabora i dati relativi al costo della vita, alle cui variazioni la legge ricollega la misura dell'indennita' da pagare al lavoratore; pertanto il meccanismo della c.d. scala mobile e' regolato direttamente dalla norma con aggancio ad un parametro mutevole nel tempo, per cui gli aumenti periodici di retribuzione costituiscono attuazione di un'espressa volonta' legislativa.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes le disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 sulla scala mobile nel settore del commercio, in riferimento agli artt. 23 e 70 della Costituzione. L'ISTAT, infatti, non esercita poteri impositivi, ma raccoglie ed elabora i dati relativi al costo della vita, alle cui variazioni la legge ricollega la misura dell'indennita' da pagare al lavoratore; pertanto il meccanismo della c.d. scala mobile e' regolato direttamente dalla norma con aggancio ad un parametro mutevole nel tempo, per cui gli aumenti periodici di retribuzione costituiscono attuazione di un'espressa volonta' legislativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 70
Altri parametri e norme interposte