Ordinanza 36/1971 (ECLI:IT:COST:1971:36)
Massima numero 5431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  24/02/1971;  Decisione del  24/02/1971
Deposito del 01/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 36/71. SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia delle norme impugnate (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, cod. penale, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 119 del 18 giugno 1970, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilita' di ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata). Cfr.: 24/56 C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte