Ordinanza 37/1971 (ECLI:IT:COST:1971:37)
Massima numero 5432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  24/02/1971;  Decisione del  24/02/1971
Deposito del 01/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 37/71. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESPERTI - LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320, ARTT. 3, QUARTO COMMA E 4, PRIMO COMMA - DESIGNAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DELL'AGRICOLTURA - PRETESO VINCOLO PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - NON VIOLA GLI ARTT. 52, 102, 104 E 108 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, per violazione degli artt. 52, 102, 104 e 108 della Costituzione, gia' dichiarata infondata con la sentenza n. 53 del 25 marzo 1970).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1987  n. 87  art. 23