Energia - Norme della Regione Basilicata - Prescrizioni relative alle distanze minime degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade - Assenza di adeguata istruttoria, con conseguente mancata valutazione degli interessi coinvolti - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 9 e 10 della legge reg. Basilicata, n. 4 del 2019, i quali, modificando la disciplina regionale previgente, pongono condizioni relative alla distanza degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade. Le norme regionali impugnate dal Governo prevedono, fra i requisiti di sicurezza inderogabili per l'avvio dell'iter di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, il rispetto di distanze minime fra tali impianti, le abitazioni e le strade comunali, senza una previa istruttoria, quindi senza un'adeguata concreta valutazione dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti. Per questo, esse si pongono in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale (d.lgs. n. 387 del 2003), e, in specie, dal principio, di derivazione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.
La disciplina del regime abilitativo degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili è riconducibile alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, i cui relativi principi fondamentali sono dettati dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, adottate in sede di Conferenza unificata e quindi espressione della leale collaborazione fra Stato e Regione, di natura inderogabile e da applicare in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Le Regioni (e le Province autonome) possono soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti, all'esito di un'istruttoria, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti, la cui protezione risulti incompatibile con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, valutazione che può e deve utilmente avvenire nel procedimento amministrativo. Ne consegue che le Regioni non possono prescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 86 del 2019 e n. 69 del 2018).
La circostanza che le norme impugnate confermino quanto già previsto dalla precedente normativa vigente non preclude l'esame nel merito della questione, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale secondo cui nei giudizi in via principale non si applica l'istituto dell'acquiescenza, poiché la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere. (Precedente citato: sentenza n. 56 del 2020).