Sentenza 38/1971 (ECLI:IT:COST:1971:38)
Massima numero 5434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  25/02/1971;  Decisione del  25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5433  5435  5436  5437


Titolo
SENT. 38/71 B. ELEZIONI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - POSIZIONE DI COLORO CHE, PRIMA DELLE ELEZIONI, ABBIANO DATO LE DIMISSIONI DAGLI UFFICI INCOMPATIBILI CON LA CANDIDATURA, ASTENENDOSI EFFETTIVAMENTE DA QUALSIASI ATTIVITA' AD ESSI INERENTE - DIVERSITA' DALLA POSIZIONE DI CHI, PER QUALSIASI RAGIONE, NON SIA STATO IN GRADO DI FAR CESSARE IN QUEL MOMENTO LA CAUSA DI INELEGGIBILITA' - ILLEGITTIMITA' DELLA NORMATIVA CONCERNENTE LA SOLA PRIMA IPOTESI.

Testo
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sent. n. 46 del 1969) di una normativa che protraeva la situazione di ineleggibilita' a consigliere comunale oltre quanto ragionevolmente necessario al soddisfacimento dei fini di pubblico interesse, facendone per di piu' dipendere la cessazione da una estranea volonta' ampiamente discrezionale almeno in ordine al "quando", si riferiva alla posizione di coloro che, prima delle elezioni, abbiano dato le dimissioni dagli uffici incompatibili con la posizione di candidati alle elezioni, astenendosi effettivamente da qualsiasi attivita' ad essi inerente: situazione che e' diversa da quella di chi, per qualsiasi ragione, non sia stato in grado di far cessare in quel momento il rapporto con il Comune che la legge configura come causa di ineleggibilita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte