Sentenza 39/1971 (ECLI:IT:COST:1971:39)
Massima numero 5438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
25/02/1971; Decisione del
25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE REGIONALE DI LEGGI STATALI - TERMINE EX ART. 2, LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1 - PERENTORIETA' - DECORRENZA DALLA DATA DI FORMAZIONE DELLE GIUNTE QUALI ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE L'IMPUGNAZIONE.
SENT. 39/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE REGIONALE DI LEGGI STATALI - TERMINE EX ART. 2, LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1 - PERENTORIETA' - DECORRENZA DALLA DATA DI FORMAZIONE DELLE GIUNTE QUALI ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE L'IMPUGNAZIONE.
Testo
Il termine stabilito nell'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, per l'impugnativa da parte delle regioni di leggi statali ha carattere perentorio, ma il dies a quo non puo' farsi risalire ad un momento anteriore a quello in cui gli enti regionali sono diventati, da soggetti virtuali, soggetti reali, in grado di concretamente operare e di agire a tutela dei propri interessi: risponde, pertanto, alla ratio della suddetta norma, nella sua applicazione alla fase di prima attuazione dell'ordinamento regionale, ritenere che in tal caso il termine stesso inizi a decorrere - anziche' dalla pubblicazione nella Gazz. Uff. delle leggi statali ritenute invasive della competenza costituzionalmente attribuita alle regioni - della data di formazione delle rispettive giunte, vale a dire degli organi competenti per ciascuna di esse a deliberarne la impugnazione.
Il termine stabilito nell'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, per l'impugnativa da parte delle regioni di leggi statali ha carattere perentorio, ma il dies a quo non puo' farsi risalire ad un momento anteriore a quello in cui gli enti regionali sono diventati, da soggetti virtuali, soggetti reali, in grado di concretamente operare e di agire a tutela dei propri interessi: risponde, pertanto, alla ratio della suddetta norma, nella sua applicazione alla fase di prima attuazione dell'ordinamento regionale, ritenere che in tal caso il termine stesso inizi a decorrere - anziche' dalla pubblicazione nella Gazz. Uff. delle leggi statali ritenute invasive della competenza costituzionalmente attribuita alle regioni - della data di formazione delle rispettive giunte, vale a dire degli organi competenti per ciascuna di esse a deliberarne la impugnazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte