Sentenza 39/1971 (ECLI:IT:COST:1971:39)
Massima numero 5440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  25/02/1971;  Decisione del  25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5438  5439  5441  5442  5443  5444  5445  5446  5447  5448  5449  5450


Titolo
SENT. 39/71 C. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ESERCIZIO - SISTEMA DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62: SOSTANZIALE SUBORDINAZIONE ALLA MERA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE STATALE - DIVERSITA' DAL SISTEMA ACCOLTO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - TERMINE DI DUE ANNI PER L'EMANAZIONE DEI DECRETI SUL PASSAGGIO DELLE FUNZIONI EX DISP. TRANS. VIII DELLA COSTITUZIONE - POSSIBILITA' PER LE REGIONI DI LEGIFERARE ALLA SCADENZA DEL TERMINE O MAN MANO CHE SARANNO EMESSI I DECRETI.

Testo
Secondo l'art.9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nessun termine essendo prefissato all'adozione delle leggi-cornice e non essendo neanche prevista la possibilita' per le regioni di legiferare senza di queste, sia pure dopo decorso un certo lasso di tempo, l'esercizio delle potesta' legislative regionali rischiava di essere procrastinato sine die ed era comunque rimesso alla mera discrezione del legislatore statale; con il sistema accolto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, invece, le regioni potranno cominciare a legiferare man mano che, entro i due anni, saranno stati emessi i decreti sul passaggio dalle funzioni a norma della VIII disp. trans. della Costituzione e comunque, anche in mancanza di questi, dopo decorso il termine di un biennio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte