Sentenza 39/1971 (ECLI:IT:COST:1971:39)
Massima numero 5442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
25/02/1971; Decisione del
25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/71 E. REGIONI - COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI - EFFETTIVA ASSUNZIONE DEL LORO ESERCIZIO - COSTITUZIONE, DISP. TRANS. VIII - NON FISSA TERMINI, MA RICHIEDE SOLO CHE LO STATO TRASFERISCA FUNZIONI E DIPENDENTI - SISTEMA DELLA SUBORDINAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE REGIONALI AL TRASFERIMENTO - DISCREZIONALITA' POLITICA DEL LEGISLATORE AL RIGUARDO - LIMITI - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 39/71 E. REGIONI - COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI - EFFETTIVA ASSUNZIONE DEL LORO ESERCIZIO - COSTITUZIONE, DISP. TRANS. VIII - NON FISSA TERMINI, MA RICHIEDE SOLO CHE LO STATO TRASFERISCA FUNZIONI E DIPENDENTI - SISTEMA DELLA SUBORDINAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE REGIONALI AL TRASFERIMENTO - DISCREZIONALITA' POLITICA DEL LEGISLATORE AL RIGUARDO - LIMITI - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' la Costituzione non stabilisce nulla, neppure implicitamente, quanto ai tempi della effettiva assunzione da parte dei nuovi enti regionali dell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di loro spettanza, limitandosi nella VIII disp. trans. a richiedere che sia lo Stato con propri atti legislativi a regolare il loro trasferimento oltre che quello dei funzionari e dipendenti a tal fine necessari, deve ritenersi che il legislatore ordinario sia libero, nella sua discrezionalita' politica,a di subordinare o meno quell'esercizio all'avvenuto trasferimento, purche', evidentemente, entro termini e con modalita' tali da non consentire pretestuosi indugi ed ingiustificati ritardi: la censura di illegittimita' costituzionale al riguardo avanzata contro il meccanismo instaurato dallo art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e' da considerare infondata.
Poiche' la Costituzione non stabilisce nulla, neppure implicitamente, quanto ai tempi della effettiva assunzione da parte dei nuovi enti regionali dell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di loro spettanza, limitandosi nella VIII disp. trans. a richiedere che sia lo Stato con propri atti legislativi a regolare il loro trasferimento oltre che quello dei funzionari e dipendenti a tal fine necessari, deve ritenersi che il legislatore ordinario sia libero, nella sua discrezionalita' politica,a di subordinare o meno quell'esercizio all'avvenuto trasferimento, purche', evidentemente, entro termini e con modalita' tali da non consentire pretestuosi indugi ed ingiustificati ritardi: la censura di illegittimita' costituzionale al riguardo avanzata contro il meccanismo instaurato dallo art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e' da considerare infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte