Energia - Norme della Regione Basilicata - Autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Proroga del termine per la presentazione della documentazione prevista dal piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) - Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 12 della legge reg. Basilicata, n. 4 del 2019, che prevede la possibile proroga - su istanza dell'interessato e per motivi indipendenti dalla volontà di quest'ultimo -, per un periodo massimo di 60 giorni, del termine (di 90 giorni) per la presentazione della documentazione prescritta dal piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) ai fini dell'autorizzazione regionale unica alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. La disposizione impugnata dal Governo si discosta dalla disciplina statale di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e, in particolare, dalle Linee guida attuative, nonché dall'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, previsto per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), che individua la possibilità di un ampio periodo di sospensione dei termini, ma solo nella fase antecedente alla convocazione della conferenza di servizi. In tal modo, la proroga stabilita dal legislatore lucano finisce con l'aggiungere un ulteriore irragionevole anello alla già lunga catena di adempimenti previsti da quello statale, determinando un aggravamento del procedimento autorizzativo, lesivo, ad un tempo del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e dello standard di tutela dell'ambiente fissato dalla disciplina statale. (Precedente citato: sentenza n. 246 del 2018, n. 177 del 2018, n. 267 del 2016 e n. 156 del 2016).