Reati e pene – Finalità rieducativa (principio di) – Fondamento costituzionale – Rapporto con le altre finalità della pena. (Classif. 210051).
L’ampia discrezionalità del legislatore nella configurazione delle regole processuali, anche nella materia penitenziaria, non può autorizzare un vulnus al principio della funzione rieducativa delle pene, che costituisce l’unica finalità espressamente menzionata dalla Costituzione, ancorché non in funzione escludente le altre.
La tensione delle pene verso l’obiettivo della rieducazione del condannato è oggetto di un preciso dovere, che l’art. 27, terzo comma, Cost. pone a carico di tutte le istituzioni e i poteri che esercitano la potestà punitiva nell’ordinamento italiano, a cominciare dal legislatore.
La rieducazione del condannato è un’espressione di sintesi che include gli obiettivi di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale. (Precedente: S. 179/2017).
La rieducazione del condannato indica una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. (Precedente: S. 313/1990 - mass. 15936).
La finalità rieducativa non può essere sacrificata a vantaggio di alcun’altra, seppur legittima, finalità della pena. (Precedenti: S. 139/2025 - mass. 46960; S. 149/2018 - mass. 39985).