Elezioni – Elezioni regionali – Cause di incompatibilità e ineleggibilità – Materia attribuita dall’art. 122 Cost. alla competenza concorrente di Stato e regioni – Disciplina dell’inefficacia delle cause di ineleggibilità – Possibilità, concessa dalla legge cornice al legislatore regionale, di stabilire un termine anteriore a quello della presentazione delle candidature – Limite – Razionalità delle scelte, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Campania che, modificando la previgente disciplina, prevede l’inefficacia delle causa di ineleggibilità a Presidente della giunta regionale e a consigliere regionale prevista per i sindaci dei comuni della Regione qualora gli interessati cessino dalla carica 60 giorni prima, in luogo dei 90 precedenti, della data di scadenza naturale del Consiglio regionale). (Classif. 093009).
La disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Giunta, degli altri suoi componenti nonché dei consiglieri regionali è attribuita dall’art. 122 Cost. alla competenza legislativa concorrente delle regioni ordinarie, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. In particolare, la legge n. 165 del 2004, nel porre la disciplina statale di cornice, ha lasciato ampio spazio, salvo talune ipotesi più analitiche, all’articolazione, da parte del legislatore regionale, delle concrete fattispecie rilevanti. (Precedenti: S. 134/2018; S. 143/2010; O. 223/2003; O. 383/2002).
Il principio fondamentale, dettato dal legislatore statale nell’art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 165 del 2004, in materia di ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale, prevede che la rimozione delle cause dell’ineleggibilità, per cessazione dalle attività o dalle funzioni che le determinano, non possa avere luogo dopo il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito. Rientra, quindi, nella discrezionalità del legislatore regionale stabilire un termine anteriore a quello di presentazione delle candidature, purché ciò avvenga secondo criteri razionali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di illegittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 6 del 2025 che, modificando la previgente disciplina, prevede che la causa di ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale o a consigliere regionale prevista per i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale non ha effetto se la cessazione dalla funzione avviene almeno sessanta giorni prima del compimento della fisiologica durata quinquennale del Consiglio regionale, invece dei novanta giorni previsti in precedenza. Il legislatore regionale, nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente in materia elettorale regionale – che ricomprende il potere di stabilire «altrimenti», in luogo del giorno fissato per la presentazione delle candidature, un «altro termine anteriore» per l’inefficacia delle cause di ineleggibilità – ha operato un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali l’effettiva cessazione dalla carica che può condizionare la competizione elettorale e l’interesse delle comunità locali alla continuità e stabilità amministrativa, non trasmodando, pertanto, in una disciplina irragionevole o sproporzionata. La previsione di un termine anticipato cui sono soggetti i sindaci dei comuni della Regione, rispetto a quelli delle altre regioni, non lede poi, di per sé, il principio di eguaglianza, dal momento che consegue allo stesso riconoscimento della competenza in esame e alla connessa eventualità di discipline diverse sul territorio nazionale; né, infine, il rischio di una rinuncia della carica “al buio” può essere considerato lesivo del diritto di elettorato passivo degli interessati trattandosi, invece, di un rischio immanente al sistema). (Precedente: S. 131/2025 - mass. 46996).