Sentenza 138/2025 (ECLI:IT:COST:2025:138)
Massima numero 46980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  24/06/2025;  Decisione del  24/06/2025
Deposito del 28/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46979


Titolo
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Accertamento definitivo di violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse - Rinvio a norma tributaria per la definizione come grave della soglia, stabilita in un importo fisso superiore a 5000 euro, il cui superamento comporta l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione - Invito al legislatore a disciplinare soglie diverse per le violazioni definitivamente accertate e casi di non esclusione per pagamenti tempestivi di debiti fiscali rimasti inadempiuti. (Classif. 015004).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, sez. terza, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, cod. contratti pubblici, ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi» e, quindi, causano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento attualmente superiore a 5.000 euro. Mentre l’esclusione dell’operatore che ha commesso gravi violazioni fiscali, definitivamente accertate, ha lo scopo di assicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cui l’amministrazione è chiamata a contrattare, nonché quello di indurre indirettamente ad assolvere agli obblighi fiscali, la relativa deroga, stabilita dalla disposizione censurata per un importo fisso, mira a garantire la massima partecipazione e la par condicio tra i partecipanti alle gare di appalto e, di conseguenza, anche la concorrenza. Grazie al meccanismo della soglia minima di rilevanza, ancorata a un importo predefinito, tale misura genera una chiara consapevolezza circa le conseguenze connesse alle violazioni in materia fiscale, rivelandosi idonea allo scopo e, altresì, necessaria. Quanto alla proporzionalità in senso stretto, la misura consente di selezionare gli operatori ricorrendo al grado di significatività del debito fiscale, definito da una soglia che rientra nella discrezionalità del legislatore. Né la misura introdotta appare manifestamente irragionevole, poiché contempera l’esigenza di trattare le violazioni fiscali definitivamente accertate in modo severo, come richiesto dalle norme sovranazionali, con la possibilità di consentire la partecipazione per quelle di importo non significativo. Spetta comunque al legislatore, da una parte, valutare l’opportunità di prevedere una diversa soglia di esclusione per le violazioni fiscali definitivamente accertate, in modo da perseguire con maggiore efficacia l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici alle gare per l’affidamento di appalti pubblici e, dall’altra, considerare la possibilità di non escludere dalla partecipazione alla gara l’operatore economico che abbia commesso una violazione di importo superiore alla soglia di rilevanza, qualora provveda a pagare tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempiuto.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/04/2016  n. 50  art. 80  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte