Sentenza 65/2026 (ECLI:IT:COST:2026:65)
Massima numero 47454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore CASSINELLI
Udienza Pubblica del  12/03/2026;  Decisione del  12/03/2026
Deposito del 30/04/2026; Pubblicazione in G. U. 06/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47455


Titolo
Libertà personale - In genere - Violazione - Limitazione che comporti una coazione, non momentanea e trascurabile, della persona e, in particolare, del proprio corpo, ovvero soggezione a obblighi che abbiano come effetto una sua degradazione giuridica di intensità tale da essere equiparata all'assoggettamento all'altrui potere (nel caso di specie: inammissibilità della questione relativa alla disposizione che prevede la necessità della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada per l'attività di soccorso stradale e rimozione dei veicoli su autostrade e strade extraurbane, eccettuate le forze armate e di polizia). (Classif. 142001).

Testo

La violazione della libertà personale fa riferimento a una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo che ne consegue abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile, oppure a misure impositive di obblighi che hanno un effetto di degradazione giuridica dell’interessato, a condizione che gli stessi risultino di tale intensità da poter essere equiparati a quell’assoggettamento della persona all’altrui potere, in cui si concreta la violazione della garanzia dell’habeas corpus. (Precedente: S. 203/2024 - mass. 46478).

(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Napoli, prima sez. civ., in riferimento all’art. 13 Cost., dell’art. 175, comma 12, cod. strada, che prevede la necessità della preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada per l’attività di soccorso stradale e rimozione dei veicoli su autostrade e strade extraurbane, con eccezione delle sole forze armate e di polizia. La limitazione imposta dalla norma censurata non determina alcuna violazione della libertà personale, non comportando né coazione fisica né effetti di degradazione della dignità di chi la subisca). (Precedenti: S. 180/1994 - mass. 20584; O. 49/2009 - mass. 33186).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 175  co. 12

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte