Reati e pene – Reati contro la pubblica amministrazione – Traffico di influenze illecite – Definizione di mediazione illecita, mediante novella legislativa – Necessità che la mediazione abbia ad oggetto il compimento di un atto, contrario ai doveri d’ufficio, «costituente reato» – Conseguente riduzione della sfera di applicazione della fattispecie penale per effetto della contestuale abrogazione del reato di abuso d’ufficio – Denunciata violazione degli obblighi di incriminazione derivanti dalla Convenzione penale sulla corruzione – Inidoneità della norma interposta ad integrare il parametro evocato – Inammissibilità della questione. (Classif. 210046)
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento all’art. 11 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 114 del 2024, sostitutivo dell’art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite). Nel censurare il nuovo testo dell’art. 346-bis cod. pen., nella parte in cui prevede, al secondo comma, che la mediazione illecita deve avere ad oggetto il compimento di un atto non solo contrario ai doveri d’ufficio, ma anche «costituente reato», il rimettente indica quale norma interposta esclusivamente l’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, che, in quanto disposizione di diritto internazionale pattizio, non è idonea a integrare il parametro costituzionale evocato. (Precedente: S. 95/2025 - mass. 46783).