Sentenza 39/1971 (ECLI:IT:COST:1971:39)
Massima numero 5443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
25/02/1971; Decisione del
25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/71 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGE STATALE - VIZI CENSURABILI - LIMITAZIONE A QUELLI CHE SI RISOLVONO IN MENOMAZIONE DI FUNZIONI, POTERI E FACOLTA' COSTITUZIONALMENTE ATTRIBUITI ALLE REGIONI - FATTISPECIE - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17, PRIMO COMMA: TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DALLO STATO ALLE REGIONI - ADOZIONE DELLO STRUMENTO DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA, ANZICHE' DI QUELLO DELLA LEGGE FORMALE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 39/71 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGE STATALE - VIZI CENSURABILI - LIMITAZIONE A QUELLI CHE SI RISOLVONO IN MENOMAZIONE DI FUNZIONI, POTERI E FACOLTA' COSTITUZIONALMENTE ATTRIBUITI ALLE REGIONI - FATTISPECIE - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17, PRIMO COMMA: TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DALLO STATO ALLE REGIONI - ADOZIONE DELLO STRUMENTO DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA, ANZICHE' DI QUELLO DELLA LEGGE FORMALE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
E' inammissibile la censura di illegittimita' costituzionale proposta in via diretta da una Regione nei confronti dell'art. 17, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il fatto che esso prevede l'adozione dello strumento della delegazione legislativa, anziche' di quello della legge formale, per regolare il trasferimento delle funzioni dello Stato alle Regioni: i soli vizi di legittimita' costituzionale delle leggi statali denunziabili in via d'azione sono, infatti, quelli che si risolvono in menomazione di funzioni, poteri e facolta' costituzionalmente attribuiti alle regioni.
E' inammissibile la censura di illegittimita' costituzionale proposta in via diretta da una Regione nei confronti dell'art. 17, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il fatto che esso prevede l'adozione dello strumento della delegazione legislativa, anziche' di quello della legge formale, per regolare il trasferimento delle funzioni dello Stato alle Regioni: i soli vizi di legittimita' costituzionale delle leggi statali denunziabili in via d'azione sono, infatti, quelli che si risolvono in menomazione di funzioni, poteri e facolta' costituzionalmente attribuiti alle regioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte