Sentenza 39/1971 (ECLI:IT:COST:1971:39)
Massima numero 5445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  25/02/1971;  Decisione del  25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5438  5439  5440  5441  5442  5443  5444  5446  5447  5448  5449  5450


Titolo
SENT. 39/71 H. REGIONI - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DA PARTE DELLO STATO - LEGGE 16 MAGGIO 1970 N. 281, ART. 17, PRIMO COMMA, LETT. A - RISERVA ALLO STATO DI FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO NELLE MATERIE TRASFERITE - GIUSTIFICAZIONE NELLA GARANZIA DELLE ESIGENZE UNITARIE - CORRELATIVITA' AL LIMITE DI MERITO POSTO ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE EX ARTT. 117 E 127 DELLA COSTITUZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115, 117 E 118 DI QUESTA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, primo comma lett. a, della legge 16 maggio 1970, n.281, nella parte in cui prevede che nelle materie trasferite alle regioni siano riservate allo Stato "funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita' delle regione che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del piano economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali". La disposizione, interpretata in correlazione con l'altra di cui alla successiva lett. b dello stesso articolo (prescrivente che il trasferimento delle funzioni debba avvenire "per settori organici di materia") tende, infatti, ad assicurare quell'unita' di indirizzo che sia di volta in volta richiesta dal prevalere - conforme a Costituzione - di esigenze unitarie che devono bensi' essere coordinate, ma non sacrificate agli interessi regionali: essa rappresenta cosi' il risvolto positivo di quel limite generale del rispetto dell'"interesse nazionale e di quello di altre regioni" che l'art. 117 della Costituzione espressamente prescrive alla legislazione regionale e cui e' preordinato il controllo successivo detto comunemente "di merito" spettante al Parlamento dietro ricorso dello Stato (art. 127 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte