Sentenza 39/1971 (ECLI:IT:COST:1971:39)
Massima numero 5446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  25/02/1971;  Decisione del  25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5438  5439  5440  5441  5442  5443  5444  5445  5447  5448  5449  5450


Titolo
SENT. 39/71 I. REGIONI - PATRIMONIO INDISPONIBILE - TRASFERIMENTO DI BENI DA PARTE DELLO STATO - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17, PRIMO COMMA, LETT. A - PREVISIONE DI VINCOLI RELATIVI A TALUNI BENI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLO STATO IN RAPPORTO ALLA NATURA DEI BENI STESSI - GIUSTIFICAZIONE NELLA GARANZIA DI ESIGENZE UNITARIE ANCHE IN BASE ALL'ART. 119, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115, 117 E 118 D I QUESTA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, primo comma, lett. a della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella parte in cui prevede la predisposizione di vincoli atti a garantire la inalienabilita', l'indisponibilita' e la destinazione di taluni beni trasferiti al patrimonio indisponibile delle Regioni, "quando piu' sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni". La norma, infatti, tende ad assicurare quell'indirizzo che sia di volta in volta richiesto dal prevalere - conforme a Costituzione - di esigenze unitarie che devono essere coordinate, ma non sacrificate agli interessi regionali e corrisponde, inoltre, al disposto dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, secondo cui spetta alla legge dello Stato disciplinare le modalita' relative al demanio ed al patrimonio di ogni regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte