Sentenza 39/1971 (ECLI:IT:COST:1971:39)
Massima numero 5447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
25/02/1971; Decisione del
25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/71 L. REGIONI - AUTONOMIA FINANZIARIA E COORDINAMENTO CON LA FINANZA DELLO STATO - BILANCI REGIONALI - DISCIPLINA - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 20, PRIMO E SECONDO COMMA : DECRETO PRESIDENZIALE PER COORDINARE IL SISTEMA REGIONALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CON LA LEGGE 4 MARZO 1964, N. 62 - NON VIOLA GLI ARTT. 115, 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE IN BASE ALL'ART. 119, PRIMO COMMA, DI QUESTA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 39/71 L. REGIONI - AUTONOMIA FINANZIARIA E COORDINAMENTO CON LA FINANZA DELLO STATO - BILANCI REGIONALI - DISCIPLINA - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 20, PRIMO E SECONDO COMMA : DECRETO PRESIDENZIALE PER COORDINARE IL SISTEMA REGIONALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CON LA LEGGE 4 MARZO 1964, N. 62 - NON VIOLA GLI ARTT. 115, 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE IN BASE ALL'ART. 119, PRIMO COMMA, DI QUESTA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, e di riflesso anche secondo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella parte in cui demanda ad un decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il tesoro di provvedere alla disciplina dei bilanci regionali, per coordinarne il sistema delle entrate e delle spese con la legge 4 marzo 1964, n. 62: da un lato, infatti, e' da ricordare che coordinare non significa imporre artificiose uniformita', disconoscendo le caratteristiche peculiari di determinate voci della finanza regionale; d'altra parte, deve tenersi presente che la stessa Costituzione, nell'art. 119, primo comma, garantisce alle Regioni autonomia finanziaria, ma nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica "che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni".
Non e' fondata in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, e di riflesso anche secondo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella parte in cui demanda ad un decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il tesoro di provvedere alla disciplina dei bilanci regionali, per coordinarne il sistema delle entrate e delle spese con la legge 4 marzo 1964, n. 62: da un lato, infatti, e' da ricordare che coordinare non significa imporre artificiose uniformita', disconoscendo le caratteristiche peculiari di determinate voci della finanza regionale; d'altra parte, deve tenersi presente che la stessa Costituzione, nell'art. 119, primo comma, garantisce alle Regioni autonomia finanziaria, ma nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica "che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte