Sentenza 39/1971 (ECLI:IT:COST:1971:39)
Massima numero 5448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  25/02/1971;  Decisione del  25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5438  5439  5440  5441  5442  5443  5444  5445  5446  5447  5449  5450


Titolo
SENT. 39/71 M. REGIONI - BILANCI REGIONALI - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 20, QUARTO COMMA - APPROVAZIONE DEI BILANCI CON LEGGE FORMALE - FUNZIONE DI GARANZIA E DI LIMITE NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA - PRINCIPIO GENERALE GIA' OPERANTE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE - GIUSTIFICAZIONE NELLA PREVALENTE ANALOGIA TRA I BILANCI REGIONALI E QUELLO DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 123 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata in relazione agli artt. 115 e 123 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, che prevede la forma della legge per l'approvazione dei bilanci regionali: nel silenzio della Costituzione, si tratta, infatti, di un principio generale gia' operante per le Regioni a statuto speciale, che ben si giustifica in considerazione delle analogia - di certo prevalenti rispetto agli elementi differenziali - tra i bilanci regionali e quello dello Stato. Non ne risultano violate ne' l'autonomia finanziaria regionale, in quanto essa si esplica, norma dell'art. 119 Cost., nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; ne' quella statutaria, poiche', per quanto restrittivamente si interpreti il richiamo dell'art. 123 Cost. a leggi della Repubblica, sicuramente vi rientrano quelle leggi cui espressamente rinviano disposizioni comprese nel Titolo V della parte II del testo costituzionale, come e' il caso appunto dell'art. 119: la forma richiesta, inoltre, assolve qui ad una precisa funzione di garanzia ponendosi la legge - nei confronti dell'attivita' amministrativa regionale svolta dalla Giunta ex art. 121 terzo comma della Costituzione - quale limite esterno insuperabile e giuridicamente vincolante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 121  co. 3

Altri parametri e norme interposte