Sentenza 39/1971 (ECLI:IT:COST:1971:39)
Massima numero 5449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
25/02/1971; Decisione del
25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/71 N. REGIONI - AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 20, TERZO COMMA - OSSERVANZA DELLE NORMA DELLE LEGGI STATALI NELLA MATERIA IN QUANTO APPLICABILI E FINO ALL'EMANAZIONE DI LEGGI DELLA REPUBBLICA CONTENENTI DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO EX ART. 119, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - PROVVISORIETA' DELL'OBBLIGO - CONFORMITA' AL PRINCIPIO DELL'APPLICABILITA' DELLE LEGGI DELLO STATO O NELLE REGIONI CHE NON ABBIANO ANCORA APPROVATO PROPRIE NORME - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115, 117 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONE.
SENT. 39/71 N. REGIONI - AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 20, TERZO COMMA - OSSERVANZA DELLE NORMA DELLE LEGGI STATALI NELLA MATERIA IN QUANTO APPLICABILI E FINO ALL'EMANAZIONE DI LEGGI DELLA REPUBBLICA CONTENENTI DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO EX ART. 119, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - PROVVISORIETA' DELL'OBBLIGO - CONFORMITA' AL PRINCIPIO DELL'APPLICABILITA' DELLE LEGGI DELLO STATO O NELLE REGIONI CHE NON ABBIANO ANCORA APPROVATO PROPRIE NORME - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115, 117 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONE.
Testo
Non e' fondata in relazione agli artt. 115, 117, 119 della Costituizione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma terzo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella parte in cui impone alle Regioni l'osservanza delle norme delle leggi statali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' di Stato "in quanto applicabili" e fino a quando non saranno state emanate in materia "leggi della Repubblica": siffatto obbligo, infatti, stabilito in linea meramente provvisoria, mentre corrisponde ad esigenze pratiche incontestabili, e' conforme al principio generale che le leggi statali seguitano ad essere validamente applicabili nelle Regioni finche' queste non abbiano legiferato sulle materie di loro competenza; d'altra parte la previsione di "leggi della Repubblica" deve ritenersi circoscritta a leggi statali contenenti disposizioni di coordinamento, da adottarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 119 Cost.
Non e' fondata in relazione agli artt. 115, 117, 119 della Costituizione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma terzo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella parte in cui impone alle Regioni l'osservanza delle norme delle leggi statali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' di Stato "in quanto applicabili" e fino a quando non saranno state emanate in materia "leggi della Repubblica": siffatto obbligo, infatti, stabilito in linea meramente provvisoria, mentre corrisponde ad esigenze pratiche incontestabili, e' conforme al principio generale che le leggi statali seguitano ad essere validamente applicabili nelle Regioni finche' queste non abbiano legiferato sulle materie di loro competenza; d'altra parte la previsione di "leggi della Repubblica" deve ritenersi circoscritta a leggi statali contenenti disposizioni di coordinamento, da adottarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 119 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte