Sentenza 39/1971 (ECLI:IT:COST:1971:39)
Massima numero 5450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  25/02/1971;  Decisione del  25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5438  5439  5440  5441  5442  5443  5444  5445  5446  5447  5448  5449


Titolo
SENT. 39/71 O. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - COSTITUZIONE, ART. 117 - MATERIE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - COMPRENDE LA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA CONTABILITA' - LIMITE DEI PRINCIPI E DELLE NORME DI COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE STATALE.

Testo
La potesta' di disciplinare l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' regionale rientra nella competenza legislativa spettante a tutte le Regioni sull'ordinamento dei propri uffici e, percio', quanto alle regioni a statuto ordinario nella competenza bipartita prevista dall'art. 117 della Costituzione alinea: e dovra' quindi esercitarsi entro i limiti dei principi e delle norme di coordinamento della legislazione statale (v. sent. n. 107 della 1970, relativamente ad una regione a statuto speciale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte