Sentenza 40/1971 (ECLI:IT:COST:1971:40)
Massima numero 5451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
25/02/1971; Decisione del
25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 40/71. PROCESSO PENALE. ISTRUZIONE SOMMARIA. COD. PROC. PEN., ART. 389, COMMA SECONDO, NEL TESTO ANTERIORE ALLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1969, N. 780. OBBLIGO DI PROCEDERE CON ISTRUZIONE SOMMARIA QUANDO L'IMPUTATO ABBIA CONFESSATO E NON APPAIONO NECESSARI ULTERIORI ATTI DI ISTRUZIONE. INSINDACABILITA' DELLE RELATIVE VALUTAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO. CONTRASTO CON L'ART. 25, COMMA PRIMO, COST.. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 40/71. PROCESSO PENALE. ISTRUZIONE SOMMARIA. COD. PROC. PEN., ART. 389, COMMA SECONDO, NEL TESTO ANTERIORE ALLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1969, N. 780. OBBLIGO DI PROCEDERE CON ISTRUZIONE SOMMARIA QUANDO L'IMPUTATO ABBIA CONFESSATO E NON APPAIONO NECESSARI ULTERIORI ATTI DI ISTRUZIONE. INSINDACABILITA' DELLE RELATIVE VALUTAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO. CONTRASTO CON L'ART. 25, COMMA PRIMO, COST.. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Alla stregua dell'art. 25, primo comma, Cost., e' inaccettabile che la scelta del tipo di istruttoria, con possibile compressione delle competenze del giudice istruttore, sia fatta dipendere da un giudizio insindacabile del pubblico ministero. Va percio' dichiarato illegittimo, per violazione dell'indicato precetto costituzionale, l'art. 389, secondo comma, codice procedura penale (nel testo anteriore alla riforma introdotta con la legge 7 novembre 1969, n. 780), nei limiti in cui esclude la sindacabilita', nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero, sul punto che l'imputato ha confessato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione, in base alla quale, a norma dello stesso articolo, si deve in ogni caso procedere con istruzione sommaria. Cfr.: sent. n. 117 del 1968.
Alla stregua dell'art. 25, primo comma, Cost., e' inaccettabile che la scelta del tipo di istruttoria, con possibile compressione delle competenze del giudice istruttore, sia fatta dipendere da un giudizio insindacabile del pubblico ministero. Va percio' dichiarato illegittimo, per violazione dell'indicato precetto costituzionale, l'art. 389, secondo comma, codice procedura penale (nel testo anteriore alla riforma introdotta con la legge 7 novembre 1969, n. 780), nei limiti in cui esclude la sindacabilita', nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero, sul punto che l'imputato ha confessato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione, in base alla quale, a norma dello stesso articolo, si deve in ogni caso procedere con istruzione sommaria. Cfr.: sent. n. 117 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte