Sentenza 41/1971 (ECLI:IT:COST:1971:41)
Massima numero 5452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  25/02/1971;  Decisione del  25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5453  5454


Titolo
SENT. 41/71 A. LAVORO - SCELTA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - COSTITUZIONE, ART. 4, PRIMO COMMA - LIMITAZIONI POSTE DALLE LEGGE A TUTELA DI ALTRI INTERESSI OD ESIGENZE SOCIALI - LEGITTIMITA'.

Testo
Il principio della liberta' di scegliere un'attivita' di lavoro non e' leso ne compresso in modo tale da essere annullato per effetto di limitazioni poste dalla legge a tutela di altri interessi o di altre esigenze sociali, come l'iscrizione in albi professionali, la determinazione di requisiti particolari per l'ammissione a posti di lavoro, la determinazione di modi e condizioni per l'assunzione di lavoratori (v. sent. 1/56, 33 e 53/70, 30/58, 6 e 12/60, 105/63).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4  co. 1

Altri parametri e norme interposte