Energia - Norme della Regione Basilicata - Limiti massimi temporanei all'aumento della produzione di energia per le singole fonti rinnovabili nelle more dell'adozione della nuova pianificazione energetica ambientale - Violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che, aggiungendo il comma 7 all'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilisce, nelle more dell'adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, un tetto all'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in base alla tipologia di fonte rinnovabile, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. La disciplina impugnata dal Governo è inerente all'obiettivo dell'incremento nazionale della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con la normativa europea. Pertanto, anche alla luce del d.m. 15 marzo 2012 sul c.d. Burden Sharing, che ha provveduto a definire e quantificare gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna Regione e Provincia autonoma deve conseguire, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020, si ricava che la ripartizione fra le Regioni degli oneri inerenti all'incremento della quota minima di energia prodotta con fonti rinnovabili è a ciò funzionale, in adempimento dei vincoli europei. La norma adottata dal legislatore lucano, all'opposto, pone un tetto massimo alla produzione dell'energia da fonti rinnovabili, attribuendo al suo superamento proprio l'effetto di precludere l'avvio o di sospendere la conclusione di procedimenti preordinati al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione degli impianti. (Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019 e n. 177 del 2018).