Sentenza 41/1971 (ECLI:IT:COST:1971:41)
Massima numero 5453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  25/02/1971;  Decisione del  25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5452  5454


Titolo
SENT. 41/71 B. SICUREZZA PUBBLICA - VENDITORI AMBULANTI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 121 - ISCRIZIONE IN APPOSITO REGISTRO - FINALITA' E LIMITI DEL CONTROLLO - SUSSISTENZA DI UN CRITERIO OBIETTIVO DI GIUDIZIO - NON VIOLA L'ART. 4, PRIMO COMMA. DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 121 della legge di p.s., per la parte in cui si richiede l'iscrizione nell'apposito registro dei venditori ambulanti, e' norma di carattere generale, ispirata alla tutela dell'adolescenza e ad esigenze preventive di pubblica sicurezza, per le quali la legge ritiene opportuno che non manchi un certo controllo delle persone che esercitano mestieri girovaghi (v. sent. n. 33 del 1957). I limiti di questo controllo, ben lungi dal non essere collegati ad alcun criterio obbiettivo di giudizio, risultano ben chiari dalle finalita' cui si ispira la norma, finalita' alle quali, giusta l'art. 122 dello stesso testo unico di p.s., deve adeguarsi la discrezionalita' dell'apprezzamento da parte della pubblica Amministrazione (v. sent. n. 32 del 1969).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4  co. 1

Altri parametri e norme interposte