Sentenza 42/1971 (ECLI:IT:COST:1971:42)
Massima numero 5455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  25/02/1971;  Decisione del  25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5456


Titolo
SENT. 42/71 A. LAVORO - LAVORATORI ADDETTI ALL'EDILIZIA - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032 - OBBLIGATORIETA' ERGA OMNES DEGLI ARTT. 34 E 62 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia delle norme impugnate (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.p.r. 14 luglio 1960, n. 1032, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sent. n. 129 del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes sugli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia). Cfr.: 24/56 C

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23