Sentenza 42/1971 (ECLI:IT:COST:1971:42)
Massima numero 5456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  25/02/1971;  Decisione del  25/02/1971
Deposito del 04/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5455


Titolo
SENT. 42/71 B. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - LAVORATORI ADDETTI ALL'EDILIZIA - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 780 - OBBLIGATORIETA' ERGA OMNES DEGLI ARTT. 6, TERZO COMMA, E 11 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959 - ISTITUZIONE DI CASSE EDILI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' limite della delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del d.p.r. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959, per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo, i quali stabiliscono, con riferimento a tale provincia, l'obbligo degli imprenditori di versare somme alla locale Cassa edile. Cfr.: 129/63

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  14/07/1959  n. 741  art. 0