Sentenza 46/1971 (ECLI:IT:COST:1971:46)
Massima numero 5460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
10/03/1971; Decisione del
10/03/1971
Deposito del 16/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 46/71. INDENNIZZO - DANNI ARRECATI DALLE FORZE ARMATE ALLEATE - LEGGE 9 GENNAIO 1951, N. 10, ARTT. 1 E 2, NN. 1 E 3 - MISURA DELL'INDENNIZZO - EQUITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - INSUSSISTENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DANNEGGIATI DALLE FORZE ARMATE ITALIANE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ARTT. 2 E 3).
SENT. 46/71. INDENNIZZO - DANNI ARRECATI DALLE FORZE ARMATE ALLEATE - LEGGE 9 GENNAIO 1951, N. 10, ARTT. 1 E 2, NN. 1 E 3 - MISURA DELL'INDENNIZZO - EQUITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - INSUSSISTENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DANNEGGIATI DALLE FORZE ARMATE ITALIANE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ARTT. 2 E 3).
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate), denunziati per violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto attribuendo indennita' determinate entro confini esigui, sguarnirebbero di adeguata tutela il diritto inviolabile alla integrita' personale nel suo particolare aspetto di pretesa di ottenere la restaurazione delle lesioni patite; e per violazione dell'art. 3 Cost., attesa la ripetuta esiguita' della indennita' nei confronti della misura del risarcimento del danno che spetta a chi lo abbia sofferto in conseguenza di azioni di combattimento delle Forze Armate Italiane. Ed invero, non e' violato l'art. 2 Cost., in quanto la disciplina denunziata, richiamandosi ai criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro, consentendo di ottenere il trattamento pensionistico di guerra, nonche' di esperire ricorsi gerarchici avverso il provvedimento di liquidazione, vale ad escludere che il diritto all'equo indennizzo non sia garantito e che possa essere praticamente svuotata di ogni contenuto dalla pubblica Amministrazione. E non e' violato l'art. 3 Cost., essendo innegabile la diversita' di situazione a seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze Armate Alleate, ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze Armate Italiane.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate), denunziati per violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto attribuendo indennita' determinate entro confini esigui, sguarnirebbero di adeguata tutela il diritto inviolabile alla integrita' personale nel suo particolare aspetto di pretesa di ottenere la restaurazione delle lesioni patite; e per violazione dell'art. 3 Cost., attesa la ripetuta esiguita' della indennita' nei confronti della misura del risarcimento del danno che spetta a chi lo abbia sofferto in conseguenza di azioni di combattimento delle Forze Armate Italiane. Ed invero, non e' violato l'art. 2 Cost., in quanto la disciplina denunziata, richiamandosi ai criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro, consentendo di ottenere il trattamento pensionistico di guerra, nonche' di esperire ricorsi gerarchici avverso il provvedimento di liquidazione, vale ad escludere che il diritto all'equo indennizzo non sia garantito e che possa essere praticamente svuotata di ogni contenuto dalla pubblica Amministrazione. E non e' violato l'art. 3 Cost., essendo innegabile la diversita' di situazione a seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze Armate Alleate, ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze Armate Italiane.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte