Sentenza 47/1971 (ECLI:IT:COST:1971:47)
Massima numero 5462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
10/03/1971; Decisione del
10/03/1971
Deposito del 16/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 47/71 B. PROFESSIONE FORENSE - CONSIGLI PROFESSIONALI - POTERE DISCIPLINARE - FINALITA' - LIMITI.
SENT. 47/71 B. PROFESSIONE FORENSE - CONSIGLI PROFESSIONALI - POTERE DISCIPLINARE - FINALITA' - LIMITI.
Testo
Il potere disciplinare che spetta ai consigli professionali, come manifestazione di quell'autonomia di governo che e' data agli ordini forensi, si deve esplicare, secondo l'articolo 88, secondo comma, cod. proc. civile, anche ai fini dell'ottemperanza del dovere di lealta' e di probita' posto dal primo comma del medesimo articolo; si deve esercitare cioe' nell'interesse del buon rendimento della funzione giurisdizionale e quindi nell'interesse generale. Ma il potere suddetto puo' svolgersi soltanto rispetto agli iscritti negli albi professionali; onde la razionalita' del sistema introdotto dall'art. 86 cod. proc. civile agli effetti della sua costituzionalita'.
Il potere disciplinare che spetta ai consigli professionali, come manifestazione di quell'autonomia di governo che e' data agli ordini forensi, si deve esplicare, secondo l'articolo 88, secondo comma, cod. proc. civile, anche ai fini dell'ottemperanza del dovere di lealta' e di probita' posto dal primo comma del medesimo articolo; si deve esercitare cioe' nell'interesse del buon rendimento della funzione giurisdizionale e quindi nell'interesse generale. Ma il potere suddetto puo' svolgersi soltanto rispetto agli iscritti negli albi professionali; onde la razionalita' del sistema introdotto dall'art. 86 cod. proc. civile agli effetti della sua costituzionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte