Sentenza 47/1971 (ECLI:IT:COST:1971:47)
Massima numero 5463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  10/03/1971;  Decisione del  10/03/1971
Deposito del 16/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5461  5462


Titolo
SENT. 47/71 C. DIRITTO DI DIFESA - CONTENUTO - POTESTA' EFFETTIVA DI ASSISTENZA TECNICA E PROFESSIONALE IN QUALSIASI PROCESSO - COMPITO DEL DIFENSORE - PROSPETTAZIONE COME ESERCIZIO DI PUBBLICA FUNZIONE. PROCESSO CIVILE - PRINCIPIO DISPOSITIVO - PRETESO SUO ASSORBIMENTO NEL POTERE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE - ASSENSO DELLA PARTE AL COMPORTAMENTO DI QUELLO O SUO DIRITTO DI REVOCA.

Testo
Il diritto di difesa deve essere inteso come potesta' effettiva dell'assistenza tecnica e professionale in qualsiasi processo; e il compito del difensore e' di importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto che esso puo' considerarsi esercizio di funzione pubblica. Ne' vale in contrario obiettare che, con il sistema vigente, nell'ipotesi di negligenza del difensore, il diritto di difesa si risolve in un diritto al risarcimento dei danni, di difficile attuazione, ne' che il sistema stesso pone il principio dispositivo alla merce' del difensore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte