Sentenza 48/1971 (ECLI:IT:COST:1971:48)
Massima numero 5464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
10/03/1971; Decisione del
10/03/1971
Deposito del 16/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/71 A. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - PENSIONI NORMALI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - R.D. 21 NOVEMBRE 1923, N. 2480, ART. 1, SECONDO COMMA - IMPIEGATO CIVILE O MILITARE COLLOCATO A RIPOSO O DISPENSATO DALL'IMPIEGO MA TRATTENUTO IN SERVIZIO - PERIODO DEL SERVIZIO DI FATTO - NON COMPUTABILITA' AGLI EFFETTI DI PENSIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 36 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIAMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 48/71 A. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - PENSIONI NORMALI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - R.D. 21 NOVEMBRE 1923, N. 2480, ART. 1, SECONDO COMMA - IMPIEGATO CIVILE O MILITARE COLLOCATO A RIPOSO O DISPENSATO DALL'IMPIEGO MA TRATTENUTO IN SERVIZIO - PERIODO DEL SERVIZIO DI FATTO - NON COMPUTABILITA' AGLI EFFETTI DI PENSIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 36 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIAMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 1, comma secondo, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 (secondo cui "per l'impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque dispensato dall'impiego, che venga, di fatto, trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non e' valutato agli effetti di pensione"), di per se' non e' in contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione: invero, il c.d. servizio di fatto interviene dopo un provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dall'impiego, assunto dalla pubblica amministrazione, da cui non puo' non derivare la cessazione del rapporto di servizio, con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono, comprese quelle relative alla determinazione del trattamento di quiescenza. Pertanto, se al dipendente, trattenuto di fatto in servizio dopo tale provvedimento, viene corrisposto il normale stipendio senza che gli sia riconosciuta la corrispondente quota pensione, cio' dipende dalla circostanza che il servizio di fatto da lui prestato e' successivo alla cessazione di quel tipo di rapporto cui la legge, nell'ambito della sua discrezionalita' riconnette con gli altri effetti, quello di determinare, come quota differita della retribuzione, la maturazione del diritto a pensione.
L'art. 1, comma secondo, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 (secondo cui "per l'impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque dispensato dall'impiego, che venga, di fatto, trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non e' valutato agli effetti di pensione"), di per se' non e' in contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione: invero, il c.d. servizio di fatto interviene dopo un provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dall'impiego, assunto dalla pubblica amministrazione, da cui non puo' non derivare la cessazione del rapporto di servizio, con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono, comprese quelle relative alla determinazione del trattamento di quiescenza. Pertanto, se al dipendente, trattenuto di fatto in servizio dopo tale provvedimento, viene corrisposto il normale stipendio senza che gli sia riconosciuta la corrispondente quota pensione, cio' dipende dalla circostanza che il servizio di fatto da lui prestato e' successivo alla cessazione di quel tipo di rapporto cui la legge, nell'ambito della sua discrezionalita' riconnette con gli altri effetti, quello di determinare, come quota differita della retribuzione, la maturazione del diritto a pensione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte