Sentenza 48/1971 (ECLI:IT:COST:1971:48)
Massima numero 5465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
10/03/1971; Decisione del
10/03/1971
Deposito del 16/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/71 B. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - PENSIONI NORMALI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - R.D. 21 NOVEMBRE 1923, N. 2480, ART. 1, SECONDO COMMA - IMPIEGATO CIVILE O MILITARE COLLOCATO A RIPOSO O DISPENSATO DALL'IMPIEGO MA TRATTENUTO IN SERVIZIO - PERIODO DEL SERVIZIO DI FATTO - NON COMPUTABILITA' AGLI EFFETTI DI PENSIONE - IPOTESI DELLA RETROATTIVITA' DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO - CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DELLA RETRIBUTIVITA' EX ART. 36 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 48/71 B. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - PENSIONI NORMALI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - R.D. 21 NOVEMBRE 1923, N. 2480, ART. 1, SECONDO COMMA - IMPIEGATO CIVILE O MILITARE COLLOCATO A RIPOSO O DISPENSATO DALL'IMPIEGO MA TRATTENUTO IN SERVIZIO - PERIODO DEL SERVIZIO DI FATTO - NON COMPUTABILITA' AGLI EFFETTI DI PENSIONE - IPOTESI DELLA RETROATTIVITA' DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO - CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DELLA RETRIBUTIVITA' EX ART. 36 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 1, comma secondo, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio, per l'impiegato civile o per il militare, trattenuto di fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella dell'anzidetto provvedimento. Invero, la retroattivita' dagli effetti del provvedimento contrasta col principio di retributivita' sancito nell'art. 36 della Costituzione, perche' il rapporto di servizio, il quale non puo' avere termine senza il legittimo provvedimento, che ne accerti la cessazione, produce, fino all'emanazione del provvedimento stesso, tutti i suoi effetti, compresa l'attribuzione del diritto a quella parte differita di retribuzione che e' la pensione. Cfr.: sent. n. 78 del 1967 vedi anche sent. nn. 3/1966 e 112/1969.
L'art. 1, comma secondo, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio, per l'impiegato civile o per il militare, trattenuto di fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella dell'anzidetto provvedimento. Invero, la retroattivita' dagli effetti del provvedimento contrasta col principio di retributivita' sancito nell'art. 36 della Costituzione, perche' il rapporto di servizio, il quale non puo' avere termine senza il legittimo provvedimento, che ne accerti la cessazione, produce, fino all'emanazione del provvedimento stesso, tutti i suoi effetti, compresa l'attribuzione del diritto a quella parte differita di retribuzione che e' la pensione. Cfr.: sent. n. 78 del 1967 vedi anche sent. nn. 3/1966 e 112/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte