Sentenza 48/1971 (ECLI:IT:COST:1971:48)
Massima numero 5466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
10/03/1971; Decisione del
10/03/1971
Deposito del 16/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/71 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E QUELLI DELLE AZIENDE PRIVATE - IDENTITA' DI SITUAZIONI - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE - PENSIONI - R.D. 21 NOVEMBRE 1923, N. 2480, ART. 1, SECONDO COMMA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 48/71 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E QUELLI DELLE AZIENDE PRIVATE - IDENTITA' DI SITUAZIONI - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE - PENSIONI - R.D. 21 NOVEMBRE 1923, N. 2480, ART. 1, SECONDO COMMA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' fra i dipendenti della pubblica amministrazione e quelli delle aziende private non sussiste identita' di situazioni e di corrispondenti valutazioni giuridiche tali da giustificare un giudizio di equivalenza in tema di rispetto del principio di eguaglianza, non viola l'art. 3 della Costituzione l'art. 1 del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 che esclude per i pubblici dipendenti il c.d. servizio di fatto agli effetti del riconoscimento del diritto a pensione.
Poiche' fra i dipendenti della pubblica amministrazione e quelli delle aziende private non sussiste identita' di situazioni e di corrispondenti valutazioni giuridiche tali da giustificare un giudizio di equivalenza in tema di rispetto del principio di eguaglianza, non viola l'art. 3 della Costituzione l'art. 1 del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 che esclude per i pubblici dipendenti il c.d. servizio di fatto agli effetti del riconoscimento del diritto a pensione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte