Sentenza 49/1971 (ECLI:IT:COST:1971:49)
Massima numero 5467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
10/03/1971; Decisione del
10/03/1971
Deposito del 16/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5468
Titolo
SENT. 49/71 A. INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - COD. PEN., ART. 553 - FINALITA' ORIGINARIA DELLA DISPOSIZIONE - DIVIETO DI SVOLGERE PROPAGANDA FAVOREVOLE ALLA RIDUZIONE DELLE NASCITE - AUTONOMA CONFIGURAZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 553 - SOPRAVVENUTA MANCANZA DI GIUSTIFICAZIONE - LIMITE POSTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - CONTRASTO CON L'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 49/71 A. INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - COD. PEN., ART. 553 - FINALITA' ORIGINARIA DELLA DISPOSIZIONE - DIVIETO DI SVOLGERE PROPAGANDA FAVOREVOLE ALLA RIDUZIONE DELLE NASCITE - AUTONOMA CONFIGURAZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 553 - SOPRAVVENUTA MANCANZA DI GIUSTIFICAZIONE - LIMITE POSTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - CONTRASTO CON L'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma di cui all'art. 553 del c.p. corrispondeva alla politica demografica del tempo, diretta all'incremento della popolazione, e alle concezioni a cui quella politica si ispirava; essa vietava la pubblica trattazione di argomenti riguardanti la procreazione soltanto se svolta nel senso di favorire mediante l'incitamento o la propaganda di pratiche contro la procreazione, la riduzione delle nascite. Le esigenze del buon costume erano tutelate, come sono tuttora, da altre disposizioni del codice penale, in qualunque senso e a qualunque fine si svolga la predetta attivita'. Il problema della limitazione delle nascite ha assunto, nel momento storico attuale, una importanza e un rilievo sociale tale da non potersi ritenere che, secondo la coscienza comune e tenuto anche conto del progressivo allargarsi della educazione sanitaria, sia oggi da ravvisare un'offesa al buon costume nella pubblica trattazione dei vari aspetti di quel problema, nella diffusione delle conoscenze relative, nella propaganda svolta a favore delle pratiche anticoncettive. Si deve pertanto riconoscere che, venuta meno la ragione dell'autonoma configurazione del reato di cui all'art. 553 c.p., il limite di esso posto alla libera manifestazione del pensiero si trova in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
La norma di cui all'art. 553 del c.p. corrispondeva alla politica demografica del tempo, diretta all'incremento della popolazione, e alle concezioni a cui quella politica si ispirava; essa vietava la pubblica trattazione di argomenti riguardanti la procreazione soltanto se svolta nel senso di favorire mediante l'incitamento o la propaganda di pratiche contro la procreazione, la riduzione delle nascite. Le esigenze del buon costume erano tutelate, come sono tuttora, da altre disposizioni del codice penale, in qualunque senso e a qualunque fine si svolga la predetta attivita'. Il problema della limitazione delle nascite ha assunto, nel momento storico attuale, una importanza e un rilievo sociale tale da non potersi ritenere che, secondo la coscienza comune e tenuto anche conto del progressivo allargarsi della educazione sanitaria, sia oggi da ravvisare un'offesa al buon costume nella pubblica trattazione dei vari aspetti di quel problema, nella diffusione delle conoscenze relative, nella propaganda svolta a favore delle pratiche anticoncettive. Si deve pertanto riconoscere che, venuta meno la ragione dell'autonoma configurazione del reato di cui all'art. 553 c.p., il limite di esso posto alla libera manifestazione del pensiero si trova in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 1
Altri parametri e norme interposte