Ordinanza 52/1971 (ECLI:IT:COST:1971:52)
Massima numero 5472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  10/03/1971;  Decisione del  10/03/1971
Deposito del 16/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5471  5473


Titolo
ORD. 52/71 B. COMANDANTI DI PORTO - POTERE GIURISDIZIONALE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ARTT. 1240 E 1245 - NON VIOLANO GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' RITENUTA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1240 e 1245 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di questione gia' ritenuta infondata con sent. n. 121 del 24 giugno 1970. (Con la citata sentenza venne dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del Codice della navigazione concernenti la giurisdizione penale del Comandante di porto, ma non si estese la dichiarazione di incostituzionalita' agli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, pure impugnati, sul rilievo che essi - pur non essendo piu' applicabili alla giurisdizione penale e del comandante di porto - si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza nei reati previsti dal codice della navigazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte