Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Strutture socio-sanitarie - Prosecuzione, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale in materia di autorizzazione, dei contratti in corso con i gestori delle strutture socio-sanitarie e dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, già in possesso di autorizzazione - Conseguente esonero dall'accreditamento istituzionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Carente motivazione - Inammissibilità della questione - Perdurante obbligo del legislatore regionale di adottare tempestivamente una disciplina organica dei servizi socio-sanitari e dei servizi sociali.
È dichiarata inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 27 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale in materia di autorizzazione, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 424 del 17 maggio 2018, autorizza le aziende sanitarie locali e i Comuni a proseguire i contratti in corso con i gestori delle strutture socio-sanitarie e dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari già in possesso di autorizzazione, anche provvisoria, sulla base della normativa previgente. Il ricorrente non si preoccupa di richiamare il vasto quadro normativo in cui si deve collocare la disposizione impugnata, che si pone al crocevia di due distinte materie disciplinate dal legislatore statale, l'una relativa al riordino dei servizi socio-sanitari, l'altra al sistema integrato dei servizi sociali. In particolare, non è fornita alcuna motivazione circa la pretesa violazione del principio fondamentale dell'accreditamento, di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, in materia di tutela della salute, da parte di quel frammento della disposizione regionale che attiene al diverso ambito dei servizi sociali (socio-educativi e socio-assistenziali), materia quest'ultima di competenza regionale residuale. Anche con riguardo alle strutture e ai servizi socio-sanitari, la censura si rivela apodittica, perché il ricorrente trascura di ricostruire completamente il quadro normativo in cui operano i gestori delle strutture e dei servizi socio-sanitari, per cui è prevista l'autorizzazione a proseguire i contratti. Nel dichiarare la questione inammissibile, la Corte costituzionale non può tuttavia esimersi dal ricordare che il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute, in quanto consente l'osservanza di requisiti essenziali da cui far dipendere l'erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale. I gestori privati non possono dunque sottrarsi alle verifiche circa i requisiti necessari che consentono l'erogazione di prestazioni qualitativamente adeguate. La proroga dei contratti in essere, non esonera così il legislatore regionale dall'obbligo di adottare tempestivamente una disciplina organica dei servizi socio-sanitari e dei servizi sociali, coerente con il rispetto dei principi costituzionali richiamati. (Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2018 e n. 296 del 2012).
L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale; in particolare, il ricorso avverso una norma regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali deve essere adeguatamente motivato e, a supporto delle censure prospettate, e deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato. Quando il vizio è prospettato riguardo a norme interposte specificamente richiamate, si impone un giudizio ancora più rigoroso e stringente che si rifaccia a un nesso di pertinenza rispetto al parametro che è evocato, oltre che alla norma impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019 e n. 286 del 2019).