Ordinanza 52/1971 (ECLI:IT:COST:1971:52)
Massima numero 5473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
10/03/1971; Decisione del
10/03/1971
Deposito del 16/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 52/71 C. COMANDANTI DI PORTO - POTERE GIURISDIZIONALE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ART. 1239 - OBBLIGAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI MARITTIME - NON ESTENSIONE NEI CONFRONTI DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA DELLA ILLEGITTIMITA' GIA' DICHIARATA DI ALTRE DELLO STESSO CODICE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 52/71 C. COMANDANTI DI PORTO - POTERE GIURISDIZIONALE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ART. 1239 - OBBLIGAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI MARITTIME - NON ESTENSIONE NEI CONFRONTI DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA DELLA ILLEGITTIMITA' GIA' DICHIARATA DI ALTRE DELLO STESSO CODICE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, va dichiarata in Camera di consiglio la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1239 del codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, proposta con ordinanza 3 aprile 1970 del Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di questione per la quale valgono le stesse considerazioni che, con sent. n. 121 del 24 giugno 1970, fecero ritenere non fondata la questione. proposta, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice. (Con sent. n. 121 del 1970 fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del Codice della navigazione, concernenti la giurisdizione penale del Comandante di porto, ma non fu estesa la dichiarazione di incostituzionalita' agli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, pure impugnati, sul rilievo che tali norme - non piu' applicabili al comandante di porto si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione. Queste stesse considerazioni la Corte ha ritenute valide per giustificare la non estensione della dichiarazione di incostituzionalita' all'art. 1239 riguardante le "oblazioni delle contravvenzioni marittime").
Ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, va dichiarata in Camera di consiglio la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1239 del codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, proposta con ordinanza 3 aprile 1970 del Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di questione per la quale valgono le stesse considerazioni che, con sent. n. 121 del 24 giugno 1970, fecero ritenere non fondata la questione. proposta, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice. (Con sent. n. 121 del 1970 fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del Codice della navigazione, concernenti la giurisdizione penale del Comandante di porto, ma non fu estesa la dichiarazione di incostituzionalita' agli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, pure impugnati, sul rilievo che tali norme - non piu' applicabili al comandante di porto si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione. Queste stesse considerazioni la Corte ha ritenute valide per giustificare la non estensione della dichiarazione di incostituzionalita' all'art. 1239 riguardante le "oblazioni delle contravvenzioni marittime").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 2