Sentenza 54/1971 (ECLI:IT:COST:1971:54)
Massima numero 5475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
11/03/1971; Decisione del
11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 54/71. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 170 - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE - FUNZIONE - GIUSTIFICAZIONE NELL'INTERESSE PUBBLICO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE PENALE E NELLA CONTINUITA' DEL GIUDIZIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - ARMONIZZAZIONE CON L'INTERESSE ALL'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO ED ALLA RESTAURAZIONE DELL'ORDINE GIURIDICO.
SENT. 54/71. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 170 - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE - FUNZIONE - GIUSTIFICAZIONE NELL'INTERESSE PUBBLICO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE PENALE E NELLA CONTINUITA' DEL GIUDIZIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - ARMONIZZAZIONE CON L'INTERESSE ALL'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO ED ALLA RESTAURAZIONE DELL'ORDINE GIURIDICO.
Testo
La notificazione secondo il rito degli irreperibili, preveduta dall'art. 170 c.p.p., la quale puo' essere ordinata soltanto a seguito dell'accertamento, da parte del magistrato, della impossibilita' che altrimenti, e in difetto di consegna personale, possano portarsi nella sfera di disponibilita' dell'imputato gli atti processuali che lo concernono, ha, nel sistema, la funzione pratica di presupposto legale del contraddittorio, quale elemento qualificante ed essenziale del processo penale. Tale notificazione, i cui effetti sono variamente configurati sul piano dogmatico, deve ritenersi prescritta dal legislatore come ultimo e necessario strumento processuale, onde rendere comunque possibile l'ulteriore svolgersi del giudizio, a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale e volto all'accertamento dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico. L'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non esclude che con questo interesse sia armonizzata l'esplicazione del diritto di difesa, come disciplinato dalla legge. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170 c.p.p., quindi, in riferimento al teste' ricordato precetto costituzionale non e' fondata.
La notificazione secondo il rito degli irreperibili, preveduta dall'art. 170 c.p.p., la quale puo' essere ordinata soltanto a seguito dell'accertamento, da parte del magistrato, della impossibilita' che altrimenti, e in difetto di consegna personale, possano portarsi nella sfera di disponibilita' dell'imputato gli atti processuali che lo concernono, ha, nel sistema, la funzione pratica di presupposto legale del contraddittorio, quale elemento qualificante ed essenziale del processo penale. Tale notificazione, i cui effetti sono variamente configurati sul piano dogmatico, deve ritenersi prescritta dal legislatore come ultimo e necessario strumento processuale, onde rendere comunque possibile l'ulteriore svolgersi del giudizio, a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale e volto all'accertamento dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico. L'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non esclude che con questo interesse sia armonizzata l'esplicazione del diritto di difesa, come disciplinato dalla legge. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170 c.p.p., quindi, in riferimento al teste' ricordato precetto costituzionale non e' fondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte