Sentenza 55/1971 (ECLI:IT:COST:1971:55)
Massima numero 5476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/03/1971; Decisione del
11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/71 A. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI DI NON FONDATEZZA - POSSIBILITA' DI RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 28 - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE O AMMINISTRATIVO.
SENT. 55/71 A. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI DI NON FONDATEZZA - POSSIBILITA' DI RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 28 - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE O AMMINISTRATIVO.
Testo
La Corte costituzionale puo' riesaminare questioni gia' decise con sentenza d'infondatezza quando l'importanza di esse e gli aspetti di dubbio che la soluzione presenta lo rendano necessario (fattispecie relativa alla questione di legittimita' di costituzionale dell'art. 28, codice procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi).
La Corte costituzionale puo' riesaminare questioni gia' decise con sentenza d'infondatezza quando l'importanza di esse e gli aspetti di dubbio che la soluzione presenta lo rendano necessario (fattispecie relativa alla questione di legittimita' di costituzionale dell'art. 28, codice procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23