Sentenza 55/1971 (ECLI:IT:COST:1971:55)
Massima numero 5477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  11/03/1971;  Decisione del  11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5476  5478  5479  5480  5481


Titolo
SENT. 55/71 B. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 28 - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE NEI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - ACCERTAMENTO DEI FATTI MATERIALI CHE FURONO OGGETTO DI UN GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE ANCHE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE RIMASERO AD ESSO ESTRANEI PERCHE' NON POSTI IN CONDIZIONE DI INTERVENIRVI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. (COSTITUZIONE, ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA).

Testo
La norma di cui all'art. 28, c.p.p., nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi, contrasta, sia col secondo comma dell'art. 24, Cost., poiche' l'imposizione di tale vincolo non solo indebolisce, ma rende assolutamente impossibile ai terzi l'esercizio del diritto di difesa, di cui e' componente essenziale la disponibilita' della prova dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle ragioni dedotte a propria difesa, sia con il primo comma dello stesso articolo, perche' l'inibizione di tale prova si concreta in un pratico disconoscimento del diritto di azione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte