Sentenza 55/1971 (ECLI:IT:COST:1971:55)
Massima numero 5478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/03/1971; Decisione del
11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/71 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO DEL DIRITTO - DISPONIBILITA' DELLA PROVA DEI FATTI RITENUTI IDONEI A FAR RISULTARE LA FONDATEZZA DELLE RAGIONI DEDOTTE A PROPRIA DIFESA.
SENT. 55/71 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO DEL DIRITTO - DISPONIBILITA' DELLA PROVA DEI FATTI RITENUTI IDONEI A FAR RISULTARE LA FONDATEZZA DELLE RAGIONI DEDOTTE A PROPRIA DIFESA.
Testo
Si rende necessario richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte relativamente ai requisiti necessari affinche' possa ritenersi soddisfatto il diritto di difesa sancito dal secondo comma dell'art. 24 Cost., quando lo si consideri nel suo nucleo sostanziale ed irriducibile, e percio' tale da richiedersi in ogni specie di giudizio, quale che sia la struttura dei relativi procedimenti. E' costante in questa giurisprudenza l'affermazione dell'esigenza del riconoscimento "pieno ed effettivo" del diritto in parola, affinche' sia garantita la sua "inviolabilita'", secondo quanto sancito dall'art. 24. Anche quando e' stato ammesso che le modalita' di esercizio del diritto possono variare secondo le speciali caratteristiche strutturali dei singoli processi, si e' avuto cura di precisare che le peculiarita' stesse non devono essere tali da menomare l'esistenza del diritto, affinche' ne riescano assicurati lo scopo e la funzione, e purche' non se ne renda estremamente difficile l'esercizio (sent. n. 93 del 1962, n. 2 del 1964, n. 5 del 1965). Per il conseguimento di tali finalita' si e' affermata la necessita' dell'instaurazione di un contraddittorio fra le parti, che consenta di opporre controdeduzioni alle deduzioni avversarie (sent. n. 59 del 1959 e n. 83 del 1969), nonche' dell'ausilio tecnico-professionale di un difensore (sent. n. 11, 52 e 70 del 1965, n. 53 e 86 del 1968, n. 148 e 149 del 1969, n. 69, 76 e 190 del 1970). Contraddittorio ed ausilio sarebbero pero' nome vano, se non fosse reso possibile l'accertamento dei fatti su cui si fondano le ragioni sottoposte al giudice e fornire la prova dei fatti stessi (oltre la citata sent. n. 70 del 1965, orr. le n. 133 del 1963, n. 39 e n. 70 del 1961, n. 25 del 1964, n. 94 del 1962, n. 41 del 1965, n. 48 del 1968 - circa il divieto dell'estensione del giudicato in confronto ad un coobbligato -, nonche' la n. 132 del 1968).
Si rende necessario richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte relativamente ai requisiti necessari affinche' possa ritenersi soddisfatto il diritto di difesa sancito dal secondo comma dell'art. 24 Cost., quando lo si consideri nel suo nucleo sostanziale ed irriducibile, e percio' tale da richiedersi in ogni specie di giudizio, quale che sia la struttura dei relativi procedimenti. E' costante in questa giurisprudenza l'affermazione dell'esigenza del riconoscimento "pieno ed effettivo" del diritto in parola, affinche' sia garantita la sua "inviolabilita'", secondo quanto sancito dall'art. 24. Anche quando e' stato ammesso che le modalita' di esercizio del diritto possono variare secondo le speciali caratteristiche strutturali dei singoli processi, si e' avuto cura di precisare che le peculiarita' stesse non devono essere tali da menomare l'esistenza del diritto, affinche' ne riescano assicurati lo scopo e la funzione, e purche' non se ne renda estremamente difficile l'esercizio (sent. n. 93 del 1962, n. 2 del 1964, n. 5 del 1965). Per il conseguimento di tali finalita' si e' affermata la necessita' dell'instaurazione di un contraddittorio fra le parti, che consenta di opporre controdeduzioni alle deduzioni avversarie (sent. n. 59 del 1959 e n. 83 del 1969), nonche' dell'ausilio tecnico-professionale di un difensore (sent. n. 11, 52 e 70 del 1965, n. 53 e 86 del 1968, n. 148 e 149 del 1969, n. 69, 76 e 190 del 1970). Contraddittorio ed ausilio sarebbero pero' nome vano, se non fosse reso possibile l'accertamento dei fatti su cui si fondano le ragioni sottoposte al giudice e fornire la prova dei fatti stessi (oltre la citata sent. n. 70 del 1965, orr. le n. 133 del 1963, n. 39 e n. 70 del 1961, n. 25 del 1964, n. 94 del 1962, n. 41 del 1965, n. 48 del 1968 - circa il divieto dell'estensione del giudicato in confronto ad un coobbligato -, nonche' la n. 132 del 1968).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte