Sentenza 55/1971 (ECLI:IT:COST:1971:55)
Massima numero 5479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/03/1971; Decisione del
11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/71 D. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 28 - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE NEI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - ACCERTAMENTO DEI FATTI MATERIALI CHE FURONO OGGETTO DI UN GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE ANCHE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE RIMASERO AD ESSO ESTRANEI PERCHE' NON POSTI IN CONDIZIONE DI INTERVENIRVI - GIUSTIFICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE CON IL PRINCIPIO DI UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - ELEMENTI DI DIRITTO POSITIVO IN TAL SENSO. (COSTITUZIONE, ARTT. 102, 103, 113; COD. PROC. CIV., ART. 19; COD. PROC. PEN., ART. 24).
SENT. 55/71 D. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 28 - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE NEI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - ACCERTAMENTO DEI FATTI MATERIALI CHE FURONO OGGETTO DI UN GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE ANCHE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE RIMASERO AD ESSO ESTRANEI PERCHE' NON POSTI IN CONDIZIONE DI INTERVENIRVI - GIUSTIFICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE CON IL PRINCIPIO DI UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - ELEMENTI DI DIRITTO POSITIVO IN TAL SENSO. (COSTITUZIONE, ARTT. 102, 103, 113; COD. PROC. CIV., ART. 19; COD. PROC. PEN., ART. 24).
Testo
La norma di cui all'art. 28, c.p.p., nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi, non puo' essere giustificata con riferimento ad un presunto principio di unita' della giurisdizione. Infatti la stessa Costituzione prevede una molteplicita' di specie di pretese, affidate alla cognizione di giurisdizioni diverse, mentre nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria si realizza una varieta' di organi diversamente competenti; sicche', al fine del rispetto di tale ripartizione, e' predisposta una disciplina relativa ai rapporti fra le pronunce dei vari organi, ove per l'esercizio di un'azione spettante alla cognizione di uno di essi si renda necessaria la soluzione, in via pregiudiziale, di una questione rientrante nella competenza di un altro, nonche' una serie di rimedi, preventivi o successivi, di fronte ai conflitti possibili ad insorgere fra i medesimi.
La norma di cui all'art. 28, c.p.p., nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi, non puo' essere giustificata con riferimento ad un presunto principio di unita' della giurisdizione. Infatti la stessa Costituzione prevede una molteplicita' di specie di pretese, affidate alla cognizione di giurisdizioni diverse, mentre nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria si realizza una varieta' di organi diversamente competenti; sicche', al fine del rispetto di tale ripartizione, e' predisposta una disciplina relativa ai rapporti fra le pronunce dei vari organi, ove per l'esercizio di un'azione spettante alla cognizione di uno di essi si renda necessaria la soluzione, in via pregiudiziale, di una questione rientrante nella competenza di un altro, nonche' una serie di rimedi, preventivi o successivi, di fronte ai conflitti possibili ad insorgere fra i medesimi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte