Sentenza 55/1971 (ECLI:IT:COST:1971:55)
Massima numero 5480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  11/03/1971;  Decisione del  11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5476  5477  5478  5479  5481


Titolo
SENT. 55/71 E. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 28 - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE NEI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - ACCERTAMENTO DEI FATTI MATERIALI CHE FURONO OGGETTO DI UN GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE ANCHE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE RIMASERO ESTRANEI PERCHE' NON POSTI IN CONDIZIONE DI INTERVENIRVI - GIUSTIFICABILITA' IN BASE ALL'ESIGENZA DELL'ECONOMIA DEI GIUDIZI OD A QUELLA DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO - ESCLUSIONE. GIURISDIZIONE - ESIGENZA DELL'ECONOMIA DEI GIUDIZI - NON PUO' FARSI VALERE A SCAPITO DEI DIRITTI FONDAMENTALI. GIURISDIZIONE - ISTITUTO DELLA COSA GIUDICATA - FUNZIONE - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 28 - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCESSO CIVILE O AMMINISTRATIVO.

Testo
La norma di cui all'art. 28, c.p.p., nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi, non puo' essere giustificata argomentando in base all'esigenza dell'economia dei giudizi od a quella della certezza del diritto. Infatti, se e' chiaro che la prima non puo' farsi valere a scapito dei diritti fondamentali, la seconda, ove se ne voglia ammettere la rilevanza costituzionale, trova la sua guarentigia, ma anche i suoi limiti, nell'istituto della cosa giudicata, la cui funzione si esplica nel senso non gia' di richiedere la coerenza logico-formale fra i vari giudicati, ma nell'altro diverso di fissare in modo stabile le risultanze di un giudizio reso in via definitiva riguardo alle situazioni ed ai rapporti che furono oggetto della controversia, ma limitatamente alle parti originarie del giudizio ed a quanti vi intervennero o dovevano intervenirvi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte