Sentenza 55/1971 (ECLI:IT:COST:1971:55)
Massima numero 5481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/03/1971; Decisione del
11/03/1971
Deposito del 22/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/71 F. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 28 - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE NEI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - ACCERTAMENTO DEI FATTI MATERIALI CHE FURONO OGGETTO DI UN GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE ANCHE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE RIMASERO AD ESSO ESTRANEI PERCHE' NON POSTI IN CONDIZIONE DI INTERVENIRVI - GIUSTIFICABILITA' ATTUALE CON LA ORIGINE STORICA DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 55/71 F. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 28 - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE NEI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - ACCERTAMENTO DEI FATTI MATERIALI CHE FURONO OGGETTO DI UN GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE ANCHE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE RIMASERO AD ESSO ESTRANEI PERCHE' NON POSTI IN CONDIZIONE DI INTERVENIRVI - GIUSTIFICABILITA' ATTUALE CON LA ORIGINE STORICA DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
La norma di cui all'art. 28, c.p.p., nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi, non puo' essere giustificata sulla base della sua origine storica, la quale discende, per una parte, dalla speciale fiducia attribuita dal legislatore dell'epoca ai mezzi istruttori esperibili dal giudice penale, in ragione della pienezza del potere ad esso accordato nella raccolta e nella valutazione del materiale probatorio, in virtu' del principio inquisitorio, dal che si fa derivare la prevalenza di fronte agli altri giudici delle sue decisioni; e correlativamente, per un'altra parte, dalla preoccupazione della sfiducia nel magistero penale che verrebbe altrimenti ad insorgere, ove gli accertamenti compiuti nel suo spiegarsi risultassero smentiti o contraddetti da altre pronunce.
La norma di cui all'art. 28, c.p.p., nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi, non puo' essere giustificata sulla base della sua origine storica, la quale discende, per una parte, dalla speciale fiducia attribuita dal legislatore dell'epoca ai mezzi istruttori esperibili dal giudice penale, in ragione della pienezza del potere ad esso accordato nella raccolta e nella valutazione del materiale probatorio, in virtu' del principio inquisitorio, dal che si fa derivare la prevalenza di fronte agli altri giudici delle sue decisioni; e correlativamente, per un'altra parte, dalla preoccupazione della sfiducia nel magistero penale che verrebbe altrimenti ad insorgere, ove gli accertamenti compiuti nel suo spiegarsi risultassero smentiti o contraddetti da altre pronunce.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte